1. Sono organi dell'Accademia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere confermato una sola volta.
a) il presidente dell'Accademia;
b) tre esperti nella disciplina del doppiaggio;
c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
d) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il parere della Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente del collegio, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due membri ordinari, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività