Art. 3.

      1. Sono organi dell'Accademia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere confermato una sola volta.

 

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      3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

          a) il presidente dell'Accademia;

          b) tre esperti nella disciplina del doppiaggio;

          c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

          d) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;

          e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

      4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il parere della Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente del collegio, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due membri ordinari, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
      6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività

 

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istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti ulteriori incarichi a esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.
      7. La durata degli organi dell'Accademia è stabilita in quattro anni.